la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi dello Stato, assume tra gli obiettivi della programmazione dei servizi socio-sanitari l'ordinamento e il coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER). A tal fine attua un sistema epidemiologico regionale inteso come complesso di attivita' finalizzate: a) a conoscere la consistenza dei fattori di rischio e le conseguenze che ne derivano a carico della salute e la diffusione attraverso la raccolta dei dati statici, delle malattie nella regione; b) ad innalzare negli operatori del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) i livelli di conoscenza mediante ricerche e sperimentazioni sull'uso di metodologie di lavoro avanzate anche a carattere prototipale, da trasferire nell'attivita' corrente della Regione e delle Unita' Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.); c) a determinare le metodologie per valutare la qualita' e l'efficienza degli interventi realizzati dal Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.); d) a divulgare alla popolazione regionale nuovi obiettivi di salute.