la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa
attribuite dalle leggi dello Stato, assume tra  gli  obiettivi  della
programmazione   dei   servizi   socio-sanitari  l'ordinamento  e  il
coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER). A tal
fine  attua un sistema epidemiologico regionale inteso come complesso
di attivita' finalizzate:
     a)  a  conoscere  la  consistenza  dei  fattori  di rischio e le
conseguenze che ne derivano a carico della  salute  e  la  diffusione
attraverso  la  raccolta  dei  dati  statici,  delle  malattie  nella
regione;
     b) ad innalzare negli operatori del Servizio Sanitario Regionale
(S.S.R.) i livelli di conoscenza mediante ricerche e  sperimentazioni
sull'uso   di  metodologie  di  lavoro  avanzate  anche  a  carattere
prototipale, da trasferire nell'attivita' corrente  della  Regione  e
delle Unita' Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.);
     c)  a  determinare  le  metodologie  per  valutare la qualita' e
l'efficienza  degli  interventi  realizzati  dal  Servizio  Sanitario
Regionale (S.S.R.);
     d)  a  divulgare  alla  popolazione regionale nuovi obiettivi di
salute.